
Per evitare che si verifichino spiacevoli casi (invero estremi ma non così rari) di abbandono dei cantieri da parte delle società che eseguono le opere, è possibile inserire nei contratti clausole di vario tipo: una su tutte potrebbe essere la c.d. clausola risolutiva espressa, secondo cui al verificarsi di uno o più eventi dipendenti dall’appaltatore e previsti in contratto, il committente potrà decidere risolvere di diritto (quindi senza bisogno dell’intercessione di un giudice) il contratto informando la controparte a mezzo lettera A/R o a mezzo PEC, secondo le modalità pattuite.
Altra possibilità, invece, è quella dell’apposizione di un termine c.d. essenziale entro cui la società dovrà eseguire la prestazione pattuita, pena anche in questo caso l’immediata risoluzione di diritto del contratto.
Infine, una terza opzione può essere quella della c.d. diffida ad adempiere, cioè un atto successivo al contratto, col quale si intima alla società di eseguire una determinata prestazione entro un determinato termine (comunque non inferiore a 15 giorni), il contratto sarà risolto di diritto.