ABUSI EDILIZI IN CONDOMINIO

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In una recente sentenza, la Cassazione ha specificato che il compito di vigilare e, quindi, di prendere i relativi provvedimenti sulle parti comuni spetta all’amministratore. In particolare, in ipotesi di abuso edilizio si riconosce all’amministratore il potere di agire direttamente e autonomamente in giudizio, senza necessità di alcuna autorizzazione assembleare, dal momento che l’interesse da tutelare è un interesse comune che riguarda, appunto, un bene comune le cui possibilità di uguale godimento sono state limitate.

Per fare un collegamento ad un altro tema caldo ed attuale, possiamo affermare che questa pronuncia assume particolare rilevanza nell’ambito del superbonus che, su disposizione di legge e come chiarito dall’AdE può essere concesso per interventi sulle parti comuni solo se queste sono urbanisticamente in regola, così come accertato da tecnici abilitati.

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