RELAZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI PER CONDOMINIO
Riferimento Decreto Legge “Rilancio”
versione in bozza della Presidenza del Consiglio dei Ministri
13 Maggio 2020
Il cd. “Decreto Rilancio” nella versione 13 Maggio 2020 redatta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede all’art. 128 agevolazioni fiscali per l’esecuzione di lavori presso i condomini e le abitazioni private.
Nello specifico: i condomini e i singoli proprietari immobiliari possono portare in detrazione fiscale nella misura del 110% gli importi sostenuti nel periodo 01.07.2020 – 31.12.2021 a titolo di interventi a miglioramento della capacità coibente dell’involucro edilizio, ovvero di innovazione, efficientamento energetico ed impiantistico ed adeguamento strutturale, nel rispetto dei massimali specifici per ogni tipologia, da recuperarsi nelle 5 annualità successive.
Le categorie di interventi ed i limiti economici previsti sono le seguenti:
art. 128 c.1 let. a) – interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.
art. 128 c.1 let. b) – interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito
art. 128 c.1 let. c) – interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Ai sensi del comma 2 che segue nell’articolo 128, la medesima aliquota del 110% viene applicata anche agli interventi già previsti nell’art. 14 del D.L. 63/2013, ovvero sostituzione infissi, schermature solari, sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione in classe di efficienza A, secondo i limiti economici della norma vigente citata, purchè quest’ultimi interventi siano eseguiti congiuntamente a quelli dell’art. 128 comma 1.
Ai sensi del comma 3, gli interventi precedentemente descritti, anche congiuntamente con gli interventi di cui al comma 5 (installazione pannelli fotovoltaici) e 6 (installazione sistemi di accumulo integrati) devono rispettare i requisiti di efficientamento di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013 e, nel loro complesso, garantire il miglioramento di almeno 2 classi energetiche per l’edificio ovvero, se non possibile, il raggiungimento della classe energetica più alta, da dimostrare a mezzo di Attestazione di Prestazione Energetica A.P.E. redatta e sottoscritta da tecnico abilitato.
Un discorso a parte hanno gli interventi di adeguamento sismico dell’immobile, contemplati al comma 4: tecnicamente tutto avviene secondo i dispongo dell’art. 16 del D.L. 63/2013, con l’aliquota aumentata al 110% al permanere delle condizioni previste nella norma principale, ovvero con l’obbligo di dimostrazione dell’efficienza sismica dell’edificio di almeno una classe; le spese sostenute sono riferite al medesimo periodo 01.07.2020 – 31.12.2021. Se però viene ceduto il credito di imposta spettante alle imprese esecutrici, l’aliquota si abbassa al 90%. Non è possibile godere di detrazioni maggiorate in zona sismica 4.
Al comma 5 viene concessa detrazione fiscale al 110% con recupero in 5 annualità per le spese sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2021 al fine della realizzazione di un impianto fotovoltaico, con importo massimo detraibile euro 48.000 ovvero 2.400 euro a kw installato, purchè realizzato congiuntamente ad uno degli interventi precedentemente descritti ai commi 1 o 4.
Il comma 6 riconosce la medesima detrazione del 5 anche per installazione di sistemi di accumulo integrati all’impianto fotovoltaico, purchè anch’essi realizzati insieme o conseguentemente agli interventi precedenti.
Restano ferme le disposizioni specifiche in materia di impianti fotovoltaici legate all’obbligo di allaccio alla rete Enel con scambio sul posto o ritiro dedicato, con tutti gli oneri del caso a riguardo dell’attivazione di specifica pratica GSE, senza la quale l’impianto non è connesso alla rete e pertanto non si può accedere alle agevolazioni.
La detrazione fiscale sugli impianti fotovoltaici e loro accumuli non è cumulabile con finanziamenti ed agevolazioni previste dalla normativa europea.
L’installazione di colonnini per ricarica veicoli elettrici, prevista al comma 9, viene concessa con detrazione fiscale al 110% con recupero in 5 annualità per le spese sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2021, purchè l’intervento sia realizzato congiuntamente ad uno di quelli previsti al comma 1.
Dopo aver definito esattamente i soggetti aventi titolo, ed aver chiarito che la detrazione spetta alle persone fisiche solo per l’immobile adibito ad abitazione principale, i commi successivi stabiliscono la possibilità di applicazione della cessione del credito di imposta, ovvero sconto dell’importo corrispondente alla detrazione, secondo le disposizioni del seguente articolo 128 ter.
Ai fini della “cartolarizzazione” del credito di imposta, il soggetto titolare dovrà richiedere il visto di conformità che attesta la sussistenza dei requisiti minimi per l’ottenimento della detrazione medesima, rilasciato da dottori commercialisti ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, periti ed esperti in materia tributaria, CAF, previa presentazione della documentazione occorrente, all’uopo accompagnata da asseverazione specialistiche redatta da tecnici abilitati da presentarsi ai competenti portali ed Uffici Pubblici, per quanto concerne ad esempio, la pratica ENEA sull’efficientamento energetico e il collaudo strutturale per le opere di adeguamento sismico. I tecnici dovranno asseverare, oltre che i lavori e le risultanze prestazionali dell’intervento corrispondono ai criteri stabiliti dalla Legge per l’accesso al contributo, altresì la rispondenza fra la spesa sostenuta e le opere agevolate oggetto di intervento.
I commi a conclusione dell’art. 128 parlano di sanzioni per procedimenti o dichiarazioni mendaci, rimandando alle norme in vigore.
All’art. 128 ter vengono date disposizioni in merito alla trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto ed in credito di imposta cedibile.
L’articolo recita che i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per interventi di:
– recupero patrimonio edilizio (art. 16 bis comma 1 lettera a) e b), T.U.I.R. app. D.P.R. 917/86);
– efficientamento energetico (art. 14, D.L. 63/2013);
– adeguamento antisismico (art. 16 comma 1-bis e 1-ter, D.L. 63/2013);
– recupero di facciate (art. 1 comma 219, L. 160/2019);
– installazione colonnine ricarica veicoli elettrici (art. 16-ter, D.L. 63/2013);
possono optare alternativamente:
- a) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Ai sensi del comma 2, secondo periodo, la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, di cui alla lettera b) del comma 1 trova applicazione, su opzione da esercitare nel 2020, anche in relazione alle rate residue di detrazioni relative ad interventi effettuati in anni precedenti.
Il comma 4 disciplina le modalità di fruizione del credito d’imposta.
I commi 5, 6 e 7 recano le disposizioni in materia di controlli e recupero delle agevolazioni indebitamente fruite.
Infine, il comma 8 rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.
Stefano Cambi