
Con la riforma del condominio del 2012, è entrata in vigore una disposizione secondo cui un regolamento condominiale non può (più) vietare il possesso o la detenzione di animali domestici. Se, quindi, su questi ultimi non si lascia molto margine di discrezionalità, altrettanto non si può affermare in relazione agli animali selvatici. In particolare, la normativa in materia e la convenzione CITIES vietano il commercio e la detenzione di particolari animali, in ragione della loro pericolosità. Al di fuori di questa categoria, però, previo avviso ai Carabinieri Forestali o al MiSE, è possibile detenere tutta una serie di specie animali selvatiche, anch’esse previste dalla normativa in materia, a meno che, però, il regolamento condominiale non lo vieti espressamente.