
In una recente sentenza di merito, si è stabilito che l’amministratore ha l’onere di trasmettere, prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto (e oltre a quest’ultimo), il registro di contabilità e la nota sintetica, in quanto espressamente contemplati dal c.c. come documenti ufficiali. Il mancato invio di questi documenti genera una carenza conoscitiva dei condomini, la quale, a sua volta, comporta l’annullabilità della delibera.