
Una recente sentenza ha ribadito il concetto che, secondo quanto stabilito dal codice civile, affinché l’assemblea possa validamente deliberare, occorre che tutti i condomini siano stati convocati. Da ciò consegue che in caso di comproprietà di un immobile, l’avviso di convocazione deve pervenire a tutti i comproprietari, indipendentemente dal rapporto che li lega e indipendentemente che dal fatto di vivere insieme si possa dedurre la presa di conoscenza di entrambi anche con un solo avviso.
Ad evitare l’annullabilità delle delibere richiesta da parte del coniuge che non ha ricevuto l’avviso, peraltro, non sarebbe adducibile neanche la partecipazione dell’altro coniuge, in quanto quest’ultima condotta avrebbe efficacia sanante solo se accompagnata dalla presentazione della delega ricevuta da parte del coniuge che non avvisato.