
La Cassazione ha recentemente ricordato come, in tema di approvazione delle tabelle millesimali, si debba aderire a quell’orientamento secondo cui, appunto, l’approvazione delle tabelle, al pari della loro revisione, siano atti che non hanno natura negoziale, di conseguenza, la delibera non deve necessariamente essere approvata all’unanimità, essendo sufficiente la maggioranza qualificata. In particolare, quest’ultima è sufficiente tutte le volte in cui l’approvazione o la revisione delle tabelle millesimali avvengano con funzione meramentericognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge.
L’unanimità, invece, si rende necessaria ogniqualvolta si vada a derogare al regime legale di ripartizione delle spese, approvando una diversa convenzione tra le parti.