
Secondo quanto stabilito dal codice civile, a quelle entità giuridiche normalmente chiamate “supercondomini”, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il condominio. Un caso di parziale incompatibilità si ha per quanto concerne il diritto di partecipare all’assemblea del supercondominio: in particolare, per evitare assemblee gremite, con tutto ciò che ne consegue, lo stesso codice civile ha stabilito che, mentre per i supercondomini con meno di 60 condomini, la partecipazione spetta a tutti gli aventi diritto, in caso contrario, sarà necessario nominare un condomino (non amministratore!) che rappresenti il condominio all’interno della riunione del supercondominio.
Si noti, peraltro, che l’elezione del rappresentante non richiede l’unanimità e che, nonostante ciò, egli rappresenta comunque tutta la compagine, vincolando con le sue decisioni tutti i condomini rappresentati.