Sulla possibilità o meno che un’assemblea condominiale si svolga alla presenza (non fisica ma) soltanto virtuale, non esiste alcuna norma specifica né alcuna sentenza ma la Cassazione ha avuto modo di affermare recentemente che, in situazioni di questo tipo, potrebbe tornare utile l’applicazione analogica della normativa vigente sul punto in materia di società di capitali.
Nella pratica, quindi, non sarà vietata una tale condotta ma dovrà comunque sottostare ad una serie di accorgimenti:
- L’amministratore deve prestare il proprio consenso
- L’assemblea deve svolgersi, in ogni caso, in un luogo fisico da indicarsi nell’avviso di convocazione
- Nell’avviso di convocazione l’amministratore deve indicare la possibilità della partecipazione in videoconferenza
- La verbalizzazione deve trascrivere le dichiarazioni e i voti di chi partecipa tramite videoconferenza al pari dei condomini fisicamente presenti