ASSEMBLEA E MAGGIORANZE ECOBONUS

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In attesa dei provvedimenti delle Entrate, l’ostacolo al superbonus è rappresentato dal Covid-19. Un problema non da poco, visto che i lavori che accedono al superbonus devono essere approvati dall’assemblea con le dovute maggioranze. Si è valutata la possibilità di svolgere l’assemblea in forma telematica, ma a norma dell’articolo 1136 del Cc la modalità non è ritenuta legittima. L’amministratore, dal canto suo, può cercare di individuare una struttura (sala conferenza in affitto) un locale dove tenere l’assemblea avendo cura che tutti rispettino le norme anticontagio.

Nel caso in cui quanto appena detto risultasse possibile e l’assemblea si dovesse svolgere, ricordiamo che le opere che accedono al superbonus, come gli interventi rientranti nell’ecobonus, sono considerate “innovazioni agevolate”: per il via libera occorre un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio. Inoltre, in caso di previa approvazione, da parte dell’assemblea, dell’Attestato di Prestazione Energetica dei singoli appartamenti o della Diagnosi energetica dell’intero stabile, sarà possibile approvare gli interventi con un quorum inferiore pari alla maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

Infine, occorrono i 500 millesimi (e la maggioranza degli intervenuti in assemblea) per deliberare opere di manutenzione straordinaria. Per le opere di ristrutturazione considerate manutenzione “ordinaria”, invece, basta il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti i 333 millesimi del valore dell’edificio.

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