
Con una recente sentenza di merito, e seguendo un orientamento già espresso dalla Cassazione, si è ricordato che alla mediazione partecipa l’amministratore ma solo se autorizzato da una delibera assembleare adottata dalla maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio. Se, però, fino a qui potrebbe sembrare tutto regolare, si noti come la giurisprudenza ha esteso questa previsione, andando a ricomprendervi anche quelle controversie che, per la loro natura, rientrerebbero nell’ambito delle attribuzioni proprie dell’amministratore e sulle quali egli gode di legittimazione processuale senza necessità di autorizzazione assembleare.