L’articolo 2, comma 1 del Dpcm dell’8 marzo 2020, alla lettera b), ha sospeso gli eventi di qualsiasi natura svolti in ogni luogo sia pubblico che privato e quindi anche le assemblee di condominio. In contesti come questo, i contatti ravvicinati sono quasi inevitabili e spesso del tutto involontari. Le sospensioni e i rinvii delle convocazioni sono quindi una scelta giusta, che solo a torto potrebbe essere rimproverata all’amministratore.
Riconfigurare le relazioni in teleconferenza diventa così una misura di prevenzione (nonché di innovazione) destinata a diffondersi in questo periodo di emergenza (e, perché no, anche in seguito).
In dettaglio, il luogo di convocazione dell’assemblea diventa lo studio dell’amministratore (o il suo domicilio) purché dotato di connettività in larga banda di almeno 100 mbs in download e 20 mbs in upload.
La partecipazione alla riunione può avvenire in tre modalità:
– in video conferenza, svariate le piattaforme da utilizzare tra Whereby e Skype;
– per telefono al numero indicato;
– uso della delega con singole e desiderata espressioni di voto;
La verifica delle presenze dei collegati è effettuata dal presidente con riconoscimento diretto. Le deleghe saranno conferite normalmente in forma scritta per via telematica.
Il calcolo delle maggioranze è realizzato in tempo reale grazie all’utilizzo delle funzioni di composizione del verbale che per sono offerti dalla gran parte dei software di gestione condominiale. In alternativa si possono utilizzare appositi applicativi forniti da Google o Microsoft.
Non possiamo, infine, esimerci dal ricordare che, in situazioni del genere la valutazione del buon esito dell’assemblea a distanza è strettamente legata al buon senso e alla volontà contenziosa dei condòmini.