
Secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento, l’amministratore condominiale è il soggetto che, di default, in caso di appalto, ricopre l’incarico di responsabile dei lavori ma egli non è obbligato a farlo: può, infatti, delegare l’incarico ad un soggetto esterno, purché espressamente nominato e votato dall’assemblea. Il motivo principale per cui, allora, diversi amministratori, nonostante le connesse responsabilità, continuano a mantenere su di sé il ruolo in questione (oltre all’ignoranza in merito al fatto di poterlo trasferire a terzi), risiede nel fatto che, in ipotesi di agevolazioni come il superbonus, il compenso straordinario che il condominio dovrebbe pagare al soggetto terzo designato non sarebbe detraibile.