ATTIVITA’ PRELIMINARI SUPERBONUS

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Nell’attesa che agenzia delle Entrate e ministero dello Sviluppo economico diano tutte le attese coordinate ai contribuenti in materia di superbonus al 110%, chiarendo il quadro di quello che sarà necessario fare per accedere allo sconto fiscale, è possibile iniziare a muoversi (seppur con qualche limitazione).

Una prima operazione da avviare è l’analisi dell’oggetto del futuro intervento sia dal punto di vista costruttivo che dal punto di vista burocratico: è necessario, infatti, conoscere la consistenza dell’edificio e le sue caratteristiche energetiche, impiantistiche e strutturali, nonché la sua conformità alle normative in materia.

Una volta inquadrate le caratteristiche dell’edificio, si devono individuare le criticità per poi procedere all’individuazione delle lavorazioni necessarie. Questo consente di preparare una valutazione di fattibilità tecnico economica iniziale, documento essenziale per poter valutare se vi sono i requisiti per poter fruire delle detrazioni.

Questa fase è fondamentale per la quantificazione economica degli interventi.

Se per gli interventi trainanti, come il cappotto termico, è necessario aspettare le indicazioni delle Entrate, ci sono altre operazioni che, nell’attesa, è possibile fare: ad esempio, un intervento introdotto dalla conversione in legge del Dl Rilancio, che non necessita degli interventi «trainanti», riguarda la demolizione e la ricostruzione dell’edificio, con la modifica della sagoma e senza l’aumento della volumetria.

Sul fronte della messa in sicurezza antisismica, invece, la strategia più saggia è quella di aspettare e svolgere solo attività preliminari alla realizzazione degli interventi in quanto l’impianto del nuovo superbonus cambia un elemento sostanziale del vecchio sismabonus e rende inutile, ai fini fiscali, il sistema della classificazione sismica.

Infine, è possibile versare (naturalmente con bonifico “parlante”) un acconto all’impresa, a fronte di regolare fattura. Ma si deve sapere che, in assenza delle istruzioni dell’Agenzia, questo importo potrà essere portato solo in detrazione in cinque anni (al 110%), in quanto per l’impresa non è ancora materialmente possibile fare lo sconto in fattura e non saprebbe neppure come acquistare il credito d’imposta, cosa che potrà fare solo in seguito, a provvedimenti emanati.

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