AUTORIZZAZIONE PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

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In base alle disposizioni di legge in materia, contenute nel codice civile, l’amministratore di condominio non può disporre l’esecuzione di lavori straordinari, senza che l’assemblea li abbia preventivamente approvati o successivamente ratificati. Solo in caso di urgenza, è possibile per l’amministratore procedere in via autonoma e solo in questo caso, la sua decisione impegna economicamente l’intero condominio che, altrimenti, non è sottoposto ad alcun obbligo in relazione a quanto deciso dall’amministratore.

Come sottolineato dalla Cassazione, peraltro, la chiara delineazione (della mancanza) dei poteri in capo all’amministratore, fa sì che i terzi che abbiano ragionevolmente fatto affidamento sull’operato e sui poteri dell’amministratore in relazione all’opera intrapresa, non possano eccepire alcunché.