Riforma Cartabia. Tutte le novità per l’amministratore di condominio.
La Riforma Cartabia introduce una serie di modifiche che riguardano il procedimento di mediazione che coinvolgono anche la figura professionale dell’amministratore di condominio. Ecco le novità tra cui anche quello inerente alla figura dell’amministratore di condominio.
Tra gli interventi di riforma del processo civile e penale previsti, alcuni impattano, in termini di responsabilità, sulla figura professionale dell’amministratore di condominio nell’ambito della mediazione. E’ è importante evidenziare che le procedure di mediazione in ambito condominiale sono tra le più lunghe in termini di durata, difatti hanno una durata media di circa 6 mesi e si concludono, nella maggior parte dei casi, con un esito positivo molto inferiore rispetto alle altre materie.
L’art. 71 quater delle disposizioni attuative del codice civile, al quarto comma, stabiliva che “Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice.”
Ciò significa che l’amministratore di condominio ha il diritto a partecipare al procedimento di mediazione solo se autorizzato dall’assemblea, ovvero dalla maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio. Inoltre, la medesima autorizzazione è richiesta anche per la definizione di un eventuale accordo conciliativo e ciò, chiaramente, contribuisce ad allungare le tempistiche.
In quest’ottica il legislatore è intervenuto con lo scopo di accelerare questa procedura, attraverso la Riforma Cartabia, abolendo il quarto comma dell’art. 71 quater delle disposizioni attuative del codice civile, ovvero la disposizione che richiedeva necessariamente l’approvazione preventiva dell’assemblea. Difatti, in base alle nuove disposizioni normative contenute nel d.lgs. 149/2022, al punto 2 dell’art. 2, si legge che:
“Al Capo I, Sezione III, articolo 71-quater, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 2 è abrogato;
al comma 3, le parole «previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dall’articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».”
Il nuovo art. 5-ter (Legittimazione in mediazione dell’amministratore di condominio) che arricchisce la normativa dedicata alla mediazione civile contenuta nel d.lgs. n. 28/10, stabilisce che: “L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.”
Pertanto, in base a questa nuova normativa l’assemblea di condominio deve essere convocata solo nella fase finale della mediazione per deliberare se approvare o meno l’accordo raggiunto autonomamente dall’amministratore con la controparte.