
L’avviso di convocazione è un elemento indefettibile per la validità di un’assemblea condominiale. Questo documento deve rispettare determinati requisiti, tra cui abbiamo: l’obbligo che pervenga ai condomini almeno 5 giorni prima della data dell’assemblea, da conteggiarsi a ritroso, senza computare il giorno della prevista adunanza assembleare e fino ad arrivare al quinto giorno antecedente a tale data. Dato che l’avviso deve, appunto, pervenire entro 5 giorni e non solo essere inviato, l’eventuale assenza del condomino farà sì che il termine sia rispettato solo se l’avviso di giacenza è depositato nella cassetta delle lettere entro il medesimo termine previsto per l’avviso.
Quello delle lettere, però, è solo uno dei vari mezzi di invio dell’avviso, il quale deve essere trasmesso con le modalità tassativamente indicate dal codice civile. In alternativa, è possibile trasmetterlo con mezzi differenti ma soltanto se vi è il consenso espresso del condomino a cui deve giungere l’avviso.
Infine, per quanto riguarda ora e luogo della riunione, entrambi elementi che l’avviso deve obbligatoriamente contenere, seppur l’assenza di limiti legislativi fa presupporre la possibilità stabilirli a totale piacimento, c’è chi ritiene che debba considerarsi illecita la convocazione fatta appositamente per scoraggiare la partecipazione (sia quest’ultima per eliminare alcune formalità o tenere fuori alcuni condomini).