Balconi aggettanti!!

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I cosiddetti “balconi aggettanti” sono una categoria di balconi che sporgono rispetto alla verticalità dello stabile, non fanno parte dei beni comuni del condominio, secondo quanto stabilito sia dal Tribunale di Roma che dalla Corte di Cassazione e, di conseguenza, sarebbe invalida la deliberazione assembleare che decidesse per un riparto di spesa tra i vari condomini in caso di lavori di manutenzione (sia ordinari che straordinari) da effettuarsi sui predetti balconi.

L’unico caso di eccezione a questa regola è rappresentato, secondo la Corte di Cassazione, da balconi che abbiano rivestimenti esterni pregiati o fregi decorativi e ornamentali tesi a conferire un aspetto più gradevole allo stabile. In tutti gli altri casi il balcone non si può considerare un bene comune e quindi le spese a questo inerenti non possono essere suddivise tra i condomini.

Lo stesso discorso vale nel caso in cui l’intonaco che ricopre la parte esterna del balcone inizi a cedere e a staccarsi: la spesa per la sistemazione del problema spetta, di regola, al singolo condomino al cui appartamento è collegato il balcone. Anche per queste situazioni vale, però, l’eccezione sopradetta riferita all’aspetto ornamentale; è necessario specificare, però, che la valutazione sul se determinate parti di un edificio condominiale siano destinate all’esercizio od ornamento dell’edificio stesso va fatta in relazione alle singole fattispecie, in base alla funzione oggettivamente svolta dalla parte.

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