
La normativa che prevede una distanza minima tra le costruzioni ha evidentemente lo scopo di permettere a proprietari vicini di casa di mantenere uno spazio di vedute tutt’intorno all’affaccio. Infatti, l’obbligo di rispetto delle distanze riguarda non solo le vedute intese in senso stretto, ma anche i terrazzi, i balconi (aggettanti e non aggettanti) e tutte quelle opere che permettono un affaccio sul fondo del vicino.
La distanza va calcolata prendendo come punto di riferimento la parte dell’opera più vicina al fondo del vicino, partendo in linea orizzontale dal punto più sporgente del manufatto da cui si esercita la veduta sino al punto più vicino del piano ideale che si eleva a piombo sul confine del vicino. Unica eccezione, non considerata quindi nel calcolo delle distanze, sono le parti con fine artistico ed ornamentale: il calcolo infatti in questo caso si avrebbe a partire dal piano di calpestio.
Infine, in caso di costruzione effettuata a distanze inferiori a quelle legali, il giudice potrà e dovrà ordinare l’abbattimento dell’opera e il ripristino allo stato originario.