Affrontare il tema dei balconi in condominio è faccenda delicata e sovente foriera di discussioni e liti. Le difficoltà si annidano a più livelli e riguardano, tra le altre cose: l’individuazione degli elementi architettonici e strutturali, l’esatta classificazione degli assetti proprietari, la titolarità degli obblighi conservativi e conseguentemente di quelli di spesa.
Laddove si generi incertezza e i casi non sono pochi, è comune notare in prima istanza conflitto in sede deliberativa e poi, eventualmente, un vero e proprio contenzioso giudiziale volto ad ottenere una statuizione sulla validità della delibera. Con una particolarità che non è di poco conto. Quando l’assemblea condominiale delibera su un argomento rispetto al quale non ha competenza a decidere, la relativa decisione deve considerarsi insanabilmente nulla per incompetenza e quindi impugnabile in qualunque tempo, salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione.
Non si dimentichi, poi, che laddove siano eseguiti interventi di manutenzione dei balconi, la loro valutazione come condominiali, ovvero di proprietà esclusiva, incide anche sulla fruizione in relazione a quell’intervento del beneficio delle detrazioni fiscali: è noto, infatti, che per la manutenzione ordinaria (così come definita in ambito edilizio), solamente gli interventi sulle parti comuni accedono al citato beneficio.
Entrando nel vivo della questione, la principale distinzione nella classificazione dei balconi è quella tra i così detti aggettanti e quelli incassati. Distinzione che incide non solamente sulla caratterizzazione materiale di questo manufatto, ma anche sulla qualificazione condominiale ovvero di proprietà esclusiva degli elementi che lo compongono.