La legislazione attualmente vigente prevede che le innovazioni finalizzate alla rimozione di barriere architettoniche possono essere installate con il consenso della maggioranza prevista dal c.c. Inoltre, si riconosce al soggetto disabile, laddove l’assemblea non deliberi entro tre mesi dalla sua richiesta, la possibilità di realizzare a sue spese opere mobili facilmente removibili ed ampliare le porte d’accesso.
Nel caso in cui sia l’assemblea a deliberare il compimento dell’opera, le spese saranno ripartite tra tutti i condomini come avviene per qualsiasi spesa condominiale e, data la natura dell’innovazione peraltro, sarà possibile applicare la normativa relativa al condominio parziale. Qualora, però, l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio, sono esonerati da qualsiasi contributo di spesa.
Quanto appena detto però, non annulla il fatto che, ove detta innovazione sia lesiva dei diritti di altro condomino sulla sua porzione di proprietà esclusiva, indipendentemente da qualsiasi considerazione di eventuali utilità compensative ed ove l’installazione renda talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino, la stessa sarà vietata.
In riferimento all’utilizzazione del dispositivo, una volta che lo stesso sia stato installato, potrà servire contemporaneamente anche altri soggetti che vivono nel medesimo condominio; la funzione antibarriera del dispositivo realizzato con il contributo pubblico in applicazione della normativa volta all’eliminazione delle barriere architettoniche non viene, dunque, meno nel caso di decesso della persona nel cui interesse il dispositivo stesso è stato installato, ovvero nel caso di perdita della qualità di condomino del medesimo.