
In primo luogo, allo scopo di esaminare i motivi in questione, è opportuno richiamare il quadro sistematico entro il quale si colloca il dato normativo introdotto con la Legge di Bilancio 2018.
In particolare detta legge ha introdotto un nuovo regime prescrizionale biennale per i crediti vantati dagli operatori nei settori delle utilities, ivi compreso quello dei servizi idrici: nello specifico, è stato previsto il diritto dei consumatori-utenti – sia domestici che professionisti e microimprese – di eccepire la prescrizione degli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni addietro, indicati nelle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020, laddove il ritardo nella fatturazione non fosse dovuto ad “accertata responsabilità dell’utente”.
Il medesimo articolo 1, poi, ha attribuito all’Autorità di Regolazione del settore – ARERA – il compito “le misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l’accertamento e l’acquisizione dei dati dei consumi effettivi”.
Dunque ARERA ha emanato, in relazione al settore idrico, una propria delibera individuando le misure di rafforzamento delle tutele degli utenti finali per i casi di fatturazione di importi per il servizio idrico riferiti a consumi risalenti a più di due anni.
Pertanto, in riferimento “alle fatture relative al servizio idrico emesse prima del 1° gennaio 2020, con scadenza successiva a tale data, per importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni” sono stati minuziosamente previsti vari obblighi in capo ai Gestori che prevedono, oltretutto, una trasparente comunicazione all’utente finale circa gli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni. In aggiunta, non può essere tralasciato che con la propria delibera l’ARERA ha espressamente previsto che la prescrizione biennale “decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione.
Così inquadrata la questione occorre soffermarsi su una sentenza interessante del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la n. 1282/2023 che, giudicando sull’appello proposto da un comune, soccombente in primo grado, ha confermato la decisione del Giudice di Pace, confermando la prescrizione biennale del diritto a percepire i consumi idrici degli anni antecedenti al 2020.
Nella vicenda, il giudice di pace di Piedimonte Matese, aveva dichiarato prescritto il diritto del Comune di Pratella al conseguimento della pretesa patrimoniale così come richiesta con fatture del 2020 e, conseguentemente, non dovuto il relativo importo.
Il Giudice di primo grado, ha anche applicato retroattivamente la predetta disposizione anche ai consumi idrici relativi all’anno 2016-2017 – dunque, andando a ridurre irragionevolmente il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 n 4 c.c.
Ciò posto, l’entrata in vigore della disciplina sulla prescrizione biennale, di cui alla Legge di Bilancio 2018, era fissata, per il settore idrico integrato al 1° gennaio 2020.
Tuttavia, il legislatore è successivamente intervenuto abrogando la norma con la quale si escludeva l’operatività della prescrizione biennale allorché la mancata/erronea rilevazione dei dati di consumo fosse dipesa da responsabilità accertata dell’utente.
Così, in esito a tale novella legislativa, ARERA ha altresì precisato che “la prescrizione biennale prevista dalla Legge di Bilancio 2018 ha per presupposto il mero decorrere del tempo”; ha inoltre ivi ribadito il carattere vincolante della disciplina contenuta nella norma primaria sulla prescrizione biennale.
Va, poi, osservato che la norma che ha ridotto il termine di prescrizione nell’ambito delle forniture di servizi energetici, elettrici e idrici è entrata in vigore il 1° gennaio 2018.
Da tale data, pertanto, i gestori del servizio idrico hanno acquisito conoscenza del nuovo termine di prescrizione, applicato ai consumi idrici, e avrebbero dovuto adottare comportamenti volti a recuperare i crediti pregressi pendenti, al fine poi di applicare correttamente detto termine dal 1° gennaio 2020.
Dunque, avuto riguardo al settore idrico, il legislatore ha riconosciuto ai gestori idrici ben due anni di tempo per adeguarsi alla suddetta normativa. Il legislatore, peraltro, non ha inteso modificare i principi civilistici in materia, ma ha voluto limitare un fenomeno patologico di ritardo nella fatturazione riducendo il periodo del termine prescrizionale e, per venire incontro alle esigenze dei gestori idrici, ha riconosciuto un arco temporale sufficientemente lungo tra l’entrata in vigore della norma (1 gennaio 2018) e la sua concreta applicazione (1 gennaio 2020 per fatture con scadenza successiva a tale data e riferite a consumi risalenti a più di due anni) proprio per i servizi idrici.
La materia è stata, peraltro, oggetto di scrutinio anche da parte del Giudice Amministrativo che pronunciandosi su un ricorso proposto per l’annullamento della richiamata Delibera Arera ha colto l’occasione per precisare che “La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente, ossia una volta trascorsi 45 giorni solari dall’ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura” (cfr. Tar Lombardia 1442/2021).
Pertanto, non sorgerebbe alcun dubbio circa l’applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra biennali, atteso che trattasi di bollette che avrebbero dovute essere emesse molto tempo prima, in quanto relative a consumi antecedenti i due anni rispetto all’effettiva emissione della bolletta.
Ne deriva come logico corollario che l’applicazione del termine prescrizione biennale anche ai consumi antecedenti al 1° gennaio 2020 non determina un’applicazione retroattiva della suddetta norma, in quanto appunto la norma individua il momento di applicazione del nuovo termine non alla data di effettuazione dei consumi idrici ma all’atto di fatturazione degli stessi, ovvero alle bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, seppure emesse prima di tale data.
La disposizione normativa che ha introdotto il termine di prescrizione biennale, in definitiva va interpretata nel senso che con essa il legislatore ha voluto richiamare i gestori ad un corretto e tempestivo comportamento nella fatturazione dei pagamenti richiesti ai consumatori.
In tal senso, non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione. “A tale termine di decorrenza va, dunque, agganciato il c.d. exordium praescriptionis e da tale momento va calcolata la prescrizione biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01 gennaio 2020 e afferiscano, altresì, consumi risalenti di oltre due anni.
Si ricorda ancora al medesimo proposito e per completezza che la suddetta egge di Bilancio 2018 ha ridotto il termine prescrizionale dal precedente stabilito in anni 5 all’odierno termine biennale di prescrizione altresì per le bollette della luce e consumi elettriche, a partire dal 1 marzo 2018, e per le bollette relative al consumo del gas a partire dal 1 gennaio 2019.
Per i consumi antecedenti a queste date il termine di prescrizione è di anni 5; ma anche in tali casi farà molto comodo utilizzare il principio confermato dalla sentenza appena esaminata nelle ipotesi simili e/o analoghe a quella trattata dal Tribunale
Avv. Tommaso Tossani