BONUS FACCIATE E PANNELLI SOLARI

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Due bonus importanti che sono stati prorogati fino a fine 2021 (o, in alcuni casi, giugno 2022) sono il bonus facciate e il bonus per l’installazione di pannelli solari.

  • Bonus facciate 90%

Praticamente qualunque soggetto giuridico esistente per l’ordinamento italiano, indipendentemente dalla sua residenza, vi può accedere realizzando interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici di qualsiasi categoria catastale, purché situati in zone A o B, dove le prime comprendono la parte di territorio urbano che riveste carattere storico, artistico, o di pregio ambientale, mentre la seconda comprende parti totalmente o parzialmente edificate (densità territoriale di 1,5 mc/mq e almeno il 12,5% della superficie coperto da edifici).

L’agevolazione è riconosciuta alla condizione che la facciata su cui si effettua l’intervento sia anche solo parzialmente visibile dalla strada o, comunque, da suolo ad uso pubblico. A fare da contraltare a ciò, però, se vogliamo, la normativa non ha introdotto limiti di spesa.

Qualora l’intervento comporti una modifica della capacità di isolamento termico dell’edificio, sono necessari ulteriori requisiti per poter beneficiare dell’agevolazione: in particolare si richiede il rispetto di determinati valori previsti dal MiSE, nonché un’asseverazione certificante la corrispondenza degli interventi a questi requisiti ed un’APE per ogni unità immobiliare. Infine, è necessario inviare all’ENEA la scheda degli interventi effettuati entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Il bonus è fruibile sottoforma di detrazione diretta da parte del beneficiario con ripartizione in 10 quote annuali ma anche tramite sconto in fattura o cessione di credito.

  • Bonus fotovoltaico

Introdotto col decreto Rilancio e subito portato al 110%, il bonus fotovoltaico si inserisce nella lista degli interventi trainati che possono essere effettuati, appunto, nell’ambito del superbonus in seguito ad uno degli interventi trainanti previsti.

L’agevolazione spetta, principalmente, a condomini e persone fisiche, per le quali peraltro viene meno il requisito dell’abitazione principale.

Due condizioni da mettere in risalto sono la necessità di che l’impianto sia grid-connected e l’obbligo per il beneficiario di cedere la quota di energia non consumata e non condivisa, al GSE. Un terzo requisito, invero afferente al superbonus in generale ma che comunque va ricordato è il superamento di almeno due classi di efficienza energetica.

Anche qui, però, abbiamo un rovescio della medaglia che è rappresentato dalla possibilità di installare, contestualmente o successivamente, gli impianti di accumulo portandoli comunque in detrazione al 110%.

Il bonus è fruibile sottoforma di detrazione diretta da ripartire in 5 quote annuali, nonché tramite sconto in fattura o cessione del credito. A differenza del bonus facciate, però, qua ci sono dei tetti di spesa, ossia 48.000 euro complessivi e, comunque, 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto (ridotto a 1.600 in caso di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica).

Infine, si evidenzia però che esiste un’alternativa nel caso in cui non sia possibile accedere al superbonus: detrazione del 50% su impianto fotovoltaico e sistema di accumulo.

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