CADUTA NELLE SCALE DEL CONDOMINIO: E’ RESPONSABILE IL CONDOMINIO?

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Una recente sentenza di una corte territoriale si è espressa in una vicenda nella quale una condomina era caduta dalle scale del condominio, a seguito dell’interruzione improvvisa della luce delle scale.

La povera condomina aveva riportato inizialmente lesioni gravi che dopo un notevole lasso di tempo non solo non sono affatto guarite ma hanno condotto la condomina al decesso.

Gli eredi della stessa hanno quindi agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da decesso della congiunta.

La Corte territoriale si è espressa facendo propri i principi stabiliti dalla Corte di cassazione in applicazione della norma di cui all’art.2051 del codice civile.

L’articolo 2051 del Codice Civile rubricato “Danno cagionato da cosa in custodia” recita che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La Corte di Cassazione è intervenuta diverse volte in tema di danno da cosa in custodia, stabilendo che la responsabilità per tali tipi di danni è oggettiva e che si prescinde, pertanto, dal comportamento del custode. E’ fondamentale, ai fini della configurabilità della responsabilità che vi sia nesso causale tra cosa ed evento. Si prescinde dalla pericolosità della cosa e la responsabilità sussiste per tutti i danni da essa cagionati, salvo che il custode riesca a dimostrare l’esistenza del caso fortuito che può consistere anche nel fatto del danneggiato (Cass. 28811/2008- Cass. 12695/2010)
In particolare, gli attori sostenevano che in tarda serata la signora stava rincasando presso il proprio appartamento sito al terzo piano del palazzo dal secondo piano dello stesso ove abitava una sua parente. All’improvviso a causa del distacco dell’impianto di illuminazione delle scale la signora perdeva l’equilibrio e rovinava lungo le scale, subendo diverse lesioni, così come accertate da referto medico.

Dopo circa due anni dall’evento, la condòmina decedeva.

Il Condominio si è sempre difeso sostenendo che la signora non era caduta per il distacco dell’illuminazione delle scale ma per le sue precarie condizioni di salute.

Le prove raccolte in giudizio sono state tali per cui non è stato possibile escludere il nesso causale tra il distacco dell’illuminazione e le lesioni e la morte della condòmina e ciò nonostante il lungo lasso di tempo tra le lesioni riportate inizialmente dalla condomina ed il successivo decesso della stessa.

Il Condominio non ha infatti dimostrato l’assenza di tale distacco, ma unicamente le condizioni precarie di salute della signora.

La Corte di merito, applicando la giurisprudenza della Corte di Cassazione e sulla base delle risultanze istruttorie del processo, ha così stabilito che il Condominio è responsabile della caduta della condòmina poiché tale ente è custode delle scale e, pertanto, qualsiasi danno provocato da esse è riconducibile alla responsabilità del Condominio medesimo.

Contestualmente, il Tribunale ha però anche ridotto il valore del risarcimento in favore degli eredi nella misura del 30 % poiché ha ritenuto fondate e provate le precarie condizioni di salute della condòmina, le quali hanno influito in modo determinante sulla stabilità della donna.

Si tratta così di una sentenza di notevole importanza in tema di responsabilità da custodia di bene condominiale che definisce le condizioni per le quali si può invocare il risarcimento del danno in Giudizio.

Si ricorda che tali questioni non sono mai di facile ed immediata interpretazione in quanto in passato le Corti territoriali di merito hanno deciso anche in senso contrario ai danneggiati in ipotesi di cadute in zone condominiali a causa di pavimenti scivolosi, mattonelle rotte o non perfettamente stabili, ecc..

Si tratta pertanto di situazioni che devono essere valutate con attenzione e caso per caso.

 

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