
Dal momento che l’utilizzo delle parti comuni e dei beni condominiali è possibile a condizione che tale usonon alteri la destinazioned’uso della parte comune, non limiti il pari godimento della cosa comune da parte degli altri condòmini, non alteri il decoro architettonico, non rechi pregiudizio alla sicurezza e stabilità delle parti comuni, attività quali l’installazione di una caldaia nel cortile condominiale non sono permesse.