
Nel caso preso in esame da una recente sentenza di merito, il servizio di case vacanze a cui era destinato un appartamento condominiale è stato equiparato a quello di una locanda, in quanto la pari natura recettiva delle prime e della seconda e le esigenze sottese al divieto regolamentare (previsto solo per la locanda ma qui, appunto, esteso), hanno consentito di affermare la sostanziale equiparabilità delle due attività. In particolare, il divieto espresso nel regolamento pone un divieto riferibile ad ogni struttura recettiva che, per le sue caratteristiche, comporta una rapida e continua rotazione della clientela, senza considerare il fatto che il termine locanda è, di per sé, generico e quindi riferibile ad una pluralità di attività ricettive.