
Come recentemente chiarito dall’AdE, i nuovi obblighi imposti dal decreto Antifrodi, ovvero l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione sulla congruità dei prezzi, non si applicano ai contribuenti che hanno optato prima del 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto) per la cessione del credito per lo sconto in fattura. Questo, quindi vale per chi ha già pagato le fatture ma, al 12 novembre, non ha ancora provveduto a comunicare l’opzione tramite procedura telematica. Invece, i nuovi obblighi si applicano a tutti i contribuenti che non hanno portato a termine le operazioni di cessione tramite la sottoscrizione dei contratti con i cessionari o, per lo sconto in fattura, che non hanno ancora pagato il corrispettivo indicato sul documento ricevuto (al netto del credito già ceduto al fornitore).
Nel caso in cui, ancora, il beneficiario decida di utilizzare autonomamente l’agevolazione, il visto di conformità deve essere richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Per le agevolazioni diverse dal Superbonus, invece, sarà necessaria solo l’attestazione di congruità delle spese, di cui si potrà far carico lo stesso tecnico che rilascia le asseverazioni per i lavori (e questo vale anche per il superbonus).
Infine, per il bonus facciate, esentato dalle novità del Dl sono quei beneficiari che pagheranno, entro fine anno, il 10% del totale. I lavori, poi, si potranno completare anche dopo il pagamento, ma se la parte economica è stata saldata entro fine anno, sarà possibile scegliere l’opzione entro il 16 marzo 2022 e si beneficerà comunque della detrazione del 90% (e non del 60). Per il principio di cassa, infatti, l’intera spesa si considera sostenuta nel corso del 2021.