Il periodo di esercizio amministrativo condominiale è di 12 mesi. Sicché, salvo contraria disposizione del regolamento contrattuale, l’assemblea con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, comma 2, del Codice civile – ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio – può modificare il periodo di decorrenza della gestione. Qualora la delibera di «spostare la data di chiusura del rendiconto condominiale» sia stata presa con una maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge, dunque, la predetta deliberazione sarà considerata annullabile e, pertanto, soggetta al termine di impugnazione di 30 giorni previsto dall’articolo 1137 del Codice civile.
(fonte sole 24 ore)