
La Corte di Cassazione ha stabilito (contrariamente a quanto stabilito in passato) che, salvo diverso accordo, il titolare dell’obbligazione passiva in caso di interventi straordinari, è colui che risulta essere proprietario dell’immobile, e quindi condomino, al momento dell’approvazione assembleare degli stessi. Il ragionamento della Corte prosegue con l’affermare che la successiva riunione in cui vengono ripartite le spese non è altro che un momento di precisazione del loro ammontare e non, invece, il momento in cui sorge l’obbligazione.
Infine, si ricorda che quanto appena affermato vale in relazione al rapporto tra vecchio e nuovo condomino, mentre il condominio sarà legittimato ad agire verso entrambi i soggetti indistintamente in quanto l’acquirente è corresponsabile col venditore per i debiti dell’anno in corso e di quello precedente.