
Secondo quanto disposto dal codice civile successivamente alla riforma del 2012, chi cede diritti su unità immobiliari ubicate in complessi condominiali deve trasmettere all’amministratore alcune informazioni inerenti l’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà e le generalità dell’acquirente, al fine di garantire una corretta tenuta dell’anagrafe condominiale.
Oltre alla ragione appena esposta, la comunicazione assume particolare rilevanza in quanto, finché questa non avviene, ovvero, in particolare, finché il venditore non trasmette all’amministratore la copia autentica del titolo di trasferimento, costui resta obbligato solidalmente con l’acquirente per le spese maturate nel frattempo.
Dal canto suo, però, l’amministratore, almeno in prima istanza, deve limitarsi a sollecitare al diretto interessato l’invio della suddetta documentazione e ciò in quanto, come sottolineato più volte dal Garante per la Privacy, un’eventuale richiesta direttamente avanzata presso gli uffici che detengono i pubblici registri immobiliari, comporterebbe una violazione delle disposizioni in materia di dati personali.
Allo stesso modo, il venditore ha diritto, al momento della trasmissione, di oscurare (senza che l’amministratore possa opporsi) tutte quelle informazioni contenute nell’atto da trasmettere ma non strettamente inerenti l’obbligo in questione.
Il Garante, infine, ha specificato che il dante causa può adempiere all’obbligo legalmente imposto trasmettendo, in alternativa, la dichiarazione di avvenuta stipula rilasciata dal notaio rogante purché, ovviamente, provvista di tutte le indicazioni utili ai fini della tenuta del registro dell’anagrafe condominiale.