
In assenza di un titolo idoneo che indichi esplicitamente la natura del sottotetto, sono le sue caratteristiche strutturali e funzionali a fare la differenza nell’inquadrarlo comebene comuneo pertinenza di un’unità. Esso, difatti, si riterrà comune se oggettivamente destinato, anche solo potenzialmente, all’uso condominiale o all’esercizio di un servizio di interesse comune. Se, invece, rappresenta solo un supporto o un isolamento per l’appartamento dell’ultimo piano, e non possiede dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’uso come vano autonomo, allora potrà considerarsi pertinenza di quell’appartamento.