Il caso in esame richiede di affrontare la questione concernente la presenza di una decina di cani all’interno di un appartamento posto in contesto condominiale.
In particolare, si rende necessario accertare la disciplina vigente che regola detta materia e quali limitazioni vi siano al numero di animali detenibili nella singola unità immobiliare.
La nuova legge (Riforma del Condominio -Legge 220/2012) ha modificato in maniera importante la normativa che concerne il possesso di animali domestici all’interno di un condominio.
Innanzitutto, dopo la riforma, i regolamenti condominiali non devono più vietare ai singoli condòmini di tenere un animale domestico nel proprio appartamento (art.1138 c.c., ultimo comma).
Chiarito che non si può precludere il possesso di animali negli appartamenti dei singoli condòmini, occorre comunque sottolineare che la loro presenza non può essere senza regole: bisogna rispettare gli spazi e i diritti altrui.
Il condominio può chiederne l’estromissione solo in specifiche circostanze (quali la mancanza di igiene o patologie dell’animale) appositamente documentate (da ASL ma anche da veterinari privati).
La coabitazione con gli animali non é esente da ogni regola.
Infatti occorre rispettare anche gli altri condòmini e non arrecare loro fastidio in modo oggettivo e dimostrabile.
Quindi, il proprietario é tenuto a vigilare sul suo cane affinché non arrechi danni agli altri e non sporchi gli spazi condominiali (occorre sempre portare con sé busta e paletta per i bisogni).
Il cane che circola libero negli spazi comuni (per esempio nel giardino) deve sempre indossare il guinzaglio corto (non più lungo di 1,50 metri) che deve essere tenuto.
Per quanto riguarda la museruola invece, il padrone deve portarla sempre con sé e farla indossare al cane in caso di necessità, per esempio in ascensore va messa sempre (Ministero della Salute ordinanza 6.8.3023 Gazzetta Ufficiale 6.09.13).
Qualsiasi delibera condominiale che imponga restrizioni all’animale (che per esempio impedisca al cane di usare l’ascensore) é annullabile dal giudice.
Se nell’assemblea sono stati introdotti limiti sulla libertà del cane, senza che l’argomento fosse inserito nell’ordine del giorno (per esempio comprendendolo come “varie ed eventuali”), la delibera é già radicalmente nulla.
Grazie alla predetta riforma ogni condomino può avere cani, gatti ed animali domsetici in casa propria e il regolamento condominiale non può vietarlo.
Il cane può anche girare nelle parti comuni (ascensore e giardino) purché ovviamente siano adottati tutti gli accorgimenti volti a rispettare la libertà, l’incolumità e la tranquillità altrui.
Dal diritto di detenere un cane, sorgono quindi per il proprietario diversi obblighi volti a tutelare sicurezza e salute propria e degli altri condomini:
• Registrazione. Il cane deve essere registrato all’anagrafe canina e quindi dotato di microchip.
• Vaccinazione. Cani e gatti vanno vaccinati contro le patologie per cui sono a rischio. Bisogna inoltre procedere con la sverminazione ed infine l’applicazione di antiparassitario. Ogni animale domestico deve essere in possesso del suo libretto sanitario rilasciato dal veterinario di fiducia.
• Comportamento. I cani che passano per gli spazi comuni devono essere sempre portati al guinzaglio. Il padrone deve portare con sé sempre la museruola e farla indossare al cane quando opportuno. I cani cosiddetti di “razza pericolosa” devono portare la museruola sempre se sono nelle parti comuni. Inoltre il proprietario deve dotarsi di apposita paletta e busta per la pulizia degli escrementi.
Vanno puliti anche le cucce del cane (in primis quelle su terrazzi privati ), in modo che non arrivino cattivi odori ai vicini.
In caso di odore intollerabile che possa essere dimostrato, infatti, il proprietario del cane potrebbe incorrere nel reato di “getto pericoloso di cose” (articolo 674 del codice penale, cfr. sentenza Cassazione 45230/14 del 3 novembre 2014), oppure, in caso di disturbo palese delle occupazioni e del riposo delle persone, potrà anche esservi la violazione dell’art.659 C.p.
Il singolo vicino che sia disturbato dalla puzza può ricorrere al giudice solo se supera la normale tollerabilità e che questa sia dimostrabile (art. 844 del codice civile).
Nei casi in cui il cane disturbi con frequenza, non permettendo il riposo dei vicini di casa o quando dall’appartamento vengono emanati continui e sgradevolissimi odori, è necessario in primis, parlarne in assemblea e cercare una soluzione insieme al proprietario dell’animale, altrimenti in caso di non risoluzione della problematica, occorre contattare l’ASL, che potrà verificare e dichiarare lo stato di abbandono del/dei cane/i, rilasciando apposito verbale, con il quale potrà essere sporta denuncia.
Analizzata sinteticamente ed in linea di massima la normativa vigente, si evidenzia come la legge nulla abbia, però stabilito per quanto riguarda il numero di animali domestici che il padrone potrà tenere nel suo appartamento.
Il Comune di Gaeta, nelle modifiche recentemente introdotte al proprio “Regolamento sulla tutela degli animali” il 28 settembre 2017 (approvate all’unanimità), ha fissato un limite agli animali che possono essere detenuti in condominio.
Innovazioni derivanti da una spinosa vicenda locale che aveva visto protagoniste due donne nei confronti delle quali erano giunte numerose lamentele da parte di condomini e inquilini vicini: le signore, infatti, avevano detenuto oltre 50 gatti nel proprio giardino, circondato da reti e posizionato in una zona ad alta densità abitativa.
Il Comune ha dunque deciso, “con particolare riferimento ai cani ed ai gatti custoditi in giardini condominiali o in giardini privati all’interno di un contesto condominiale o, comunque, in spazi da cui potrebbe derivare un pregiudizio ai condomini”, di prescrivere il numero massimo di cinque esemplari detenibili.
Invece, la restrizione alla detenzione in appartamento è stata rapportata alla superficie dello stesso, poiché “ciascun animale domestico deve godere di uno spazio minimo pari ad otto metri quadrati”.
La vicenda ha ingenerato reazioni critiche soprattutto da parte delle associazioni animaliste, tanto da giungere innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che, tuttavia, ha respinto il ricorso presentato dall’Associazione difesa degli animali che aveva criticato le modifiche al Regolamento Comunale.
Il caso è destinato a far ancora discutere ed è strettamente correlato alla materia del numero di animali detenibili in appartamento.
Dunque la legge non si esprime sul numero di animali che possono essere detenuti in appartamento , limitandosi a enumerare gli obblighi da rispettare (amministrativi, civili e penali) e il fatto che avere un animale è un diritto che non può essere vietato o limitato dal regolamento condominiale.
Potenzialmente, quindi, ove vengano rispettati gli obblighi di legge, non c’è limite al numero di animali detenibili e sarà quindi possibile averne più di uno purchè i proprietari mantengano salubre la zona, allontanando i cattivi odori con le necessarie precauzioni, e impedendo che i propri amici a quattro zampe abbaino e facciano rumori che disturbino la quiete dei vicini, soprattutto la notte.
Appare evidente, tuttavia, che all’aumentare del numero di cani e gatti in casa diviene sempre più complesso mantenere il controllo sui propri animali domestici: pertanto una detenzione violativa delle norme di legge (o di quelle di condotta previste dal Regolamento) potrebbe avere delle ripercussioni non solo a livello condominiale, ma anche civile o penale con le sanzioni che ne conseguono.
Per quanto riguarda il Comune di Firenze, purtroppo lo stesso nel proprio Regolamento Tutela Animali non ha fissato un limite al numero di animali che possono essere detenuti in condominio.
Alla luce di quanto sopra, è possibile in riferimento al caso specifico che ci impegna nel presente parere, affermare che innanzitutto non è possibile precludere il possesso di animali negli appartamenti dei singoli condòmini e, che almeno al momento non vi sono limiti al numero di cani da detenere negli appartamenti.
Occorre però che il proprietario dei cani rispetti gli spazi ed i diritti altrui, ottemperando agli specifici e suddetti doveri.
Potrebbe essere consigliato al proprietario dell’appartamento disturbato/danneggiato dalla situazione delineata, di rivolgere eventualmente esposto alla guardie zoofile perché effettuino un controllo approfondito sia per verificare se possano essere riscontrate le situazioni dannose più sopra evidenziate e sia pure per capire se sussistano gli estremi per ravvisare una violazione dell’art.727 c.p. (Abbandono di animali) in relazione ad un possibile maltrattamento dei cani stessi.