CONDOMINIO E COVID

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  • Privacy dei condomini sulla situazione sanitaria

Con la normativa europea sulla privacy, il titolare del trattamento dei dati rimane il condominio che, non essendo organizzato con struttura propria, demanda l’attività all’amministratore. Non sembrano, però, rientrare tra le competenze dell’amministratore anche quelle di tipo sanitario. Di conseguenza, in mancanza di specifica disposizione normativa, l’inquilino che dovesse risultare positivo al Covid-19 non è tenuto a comunicarlo all’amministratore, né ai singoli condomini.

  • Assemblea in presenza

Il 1° giugno, il Governo ha precisato che le assemblee condominiali, a determinate condizioni, possono svolgersi in presenza fisica dei soggetti convocati, salva sempre la possibilità di svolgimento da remoto. A questi fini, però, è necessario sanificare l’ambiente, vietare l’ingresso a soggetti positivi, in attesa di esito del tampone o comunque costretti a sottoporvisi, evitare assembramenti, indossare la mascherina, mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 mt, ridurre al minimo lo scambio di oggetti e documenti da maneggiare coi guanti.

In caso di comproprietà o di deleghe è, infine, possibile limitare la partecipazione ad un solo soggetto.

  • Possibile utilizzo a turni degli spazi comuni

L’amministratore non può vietare l’utilizzo delle parti comuni, che rimangono luoghi privati e comuni ai condomini i quali hanno diritto di utilizzarli secondo le norme del c.c. e, ora, anche secondo le norme per il contenimento del coronavirus (e delle cui violazioni continuano pienamente a rispondere).

Nonostante ciò, è comunque necessario che l’amministratore provveda alle necessarie informative circa le misure di distanziamento e di igiene e che abbia disposto misure straordinarie e periodiche di sanificazione. Egli, inoltre, potrà declinare eventuali iniziative che dovessero risultare in contrasto con le predette norme anti-contagio.

  • Interventi di sanificazione

L’amministratore non può ordinare autonomamente lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere di urgenza. In un momento come questo, la tutela della salute riveste sicuramente il carattere dell’urgenza e ciò autorizza l’amministratore ad intervenire con operazioni straordinarie finalizzate alla sanificazione delle parti comuni. L’amministratore è tenuto, in via preventiva, solo ad avvisare i condomini circa data e ora dell’intervento.

  • Divieto di posticipo delle spese

Ad oggi non è stata emanata alcuna disposizione che autorizzi la sospensione degli oneri condominiali. L’amministratore ha, dunque, il compito di pretendere il pagamento delle spese, a meno che non siano state prese decisioni diverse in sede assembleare.

  • Obblighi per le strutture ricettive

In merito alle attività ricettive in condominio, le linee guida più recenti prevedono varie regole di carattere generale tra cui: predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 mt, mantenere l’elenco degli alloggiati per almeno 14 gg, obbligare sempre le persone ad indossare le mascherine nei luoghi comuni chiusi, rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in varie postazioni della struttura.

Quanto alle attività, al cambio ospite è necessaria l’accurata pulizia e disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria. Inoltre, a tutela di eventuali persone residenti e/o soggiornanti nello stesso stabile, va garantita l’accurata pulizia e disinfezione anche delle parti comuni.

  • Obblighi per attività commerciali

Per quanto riguarda il commercio al dettaglio, le rispettive linee guida prevedono innanzitutto un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione. In particolare, poi, può essere rilevata la temperatura corporea, che deve essere inferiore a 37.5°, devono essere stabilite regole per l’accesso in modo da evitare assembramenti e assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 mt.

Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, va resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.

I clienti, infine, devono sempre indossare la mascherina così come i lavoratori, in tutte le occasioni di contatto coi clienti.

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