Condominio Parziale

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Nei contesti condominiali accade spesso che le cose, gli impianti ed i servizi di uso comune, per oggettivi caratteri strutturali e funzionali, siano necessari per l’esistenza o per l’uso di alcuni soltanto dei condomini.  Di conseguenza, ogni atto ed ogni attività di amministrazione e/o di utilizzazione, devono essere compiuti all’interno del condominio parziale.

Da quanto appena detto ne deriva che i presupposti per l’attribuzione della proprietà comune a vantaggio di tutti i partecipanti vengono meno se le cose, i servizi, e gli impianti risultano, praticamente, necessari ed asserviti non a tutto l’edificio ma ad una o più parti di esso. Ad ulteriore conferma di ciò si pone il c.c. che, ripartendo le spese delle parti comuni e destinate a servire l’unità immobiliare in misura diversa, in proporzione all’uso che ciascuno può farne, va da sé che sono implicitamente esonerati dal contributo colo i quali, per ragioni obbiettive, non utilizzano tali parti.

Dal punto di vista organizzativo – gestionale, invece, è possibile individuare alcune congruenze tra il condominio “classico” ed il condominio parziale: innanzitutto, i soggetti che fanno parte di un condominio parziale possono prendere le decisioni inerenti le parti a loro comuni riunendosi in assemblea ma, e qui sta una rilevante (e fisiologica) differenza rispetto al condominio “classico”, in caso di erronea determinazione dei soggetti che debbono partecipare alla decisione, porterà alla nullità assoluta delle deliberazioni per incompetenza dell’assemblea.

Infine, altro punto di congruenza tra le due forme di condominio risiede nella legittimazione processuale dell’amministratore che non può essere pretermesso dalla sopracitata assemblea.

 

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