
La Cassazione ha recentemente ribadito cheb in base al rapporto di accessorietà che lega le parti comuni alle proprietà singole, la nozione di condominio è configurabile non solo nell’ipotesi di fabbricati che si estendono in senso verticale ma anche nel caso di costruzioni adiacenti in senso orizzontale, come le cosiddette ville a schiera, purché dotate delle strutture portanti e dei beni essenziali indicati dal codice civile.
In relazione a ciò assume particolare rilevanza anche l’elemento centrale della costituzione di fatto del condominio: questo, infatti avviene, se il titolo non dispone altrimenti, in virtù dell’esistenza di parti, impianti o servizi comuni. Il condominio, quindi, si costituisce senza la necessità di apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno d’approvazioni assembleari.