Consiglio di Condominio

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Il consiglio di condominio è un organo con poteri non solo consultivi e di controllo ma altresì conciliativi e persino gestori, in sostituzione dell’amministratore stesso.

L’organo può essere nominato dall’assemblea e deve essere composto da almeno 3 condomini negli edifici di almeno 12 unità immobiliari.

In dettaglio, detto consiglio è l’organo consultivo dell’amministrazione, ne controlla l’operato riferendone all’assemblea ed ha la precipua funzione di conciliare le vertenze fra i condomini. I regolamenti speciali possono affidare al consiglio altre attribuzioni fra quelle riservate all’amministratore.

Per quanto concerne il regolamento condominiale nella versione contrattuale, questo può certamente contemplare la costituzione di un consiglio di condominio o di commissioni assembleari anche in ipotesi diverse da quella prescritta dal c.c., descrivendone le funzioni in forma anche più ampia rispetto a quanto disposto dalla legge.

Non è, però, legittima la previsione che attribuisca al consiglio la facoltà di emettere pareri vincolanti per l’assemblea o che conferisca al consiglio deleghe di funzioni assembleari.

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