La figura del consigliere è disciplinata dall’articolo 1130 bis secondo comma nel quale viene prevista la nomina di un consiglio di condominio composto da almeno 3 condomini negli edifici di almeno 12 unità immobiliari. Le funzioni che svolge il consiglio sono di controllo e di consulto ed i poteri sono attribuiti all’organo e non ai singoli consiglieri. La nomina del consiglio avviene tramite delibera e le decisioni del consiglio non sono vincolanti ne per l’amministratore ne per l’assemblea. La funzione di controllo da parte del consiglio del condominio è una competenza di garanzia, allo stesso tempo l’assemblea non può delegare le sue competenze a terzi. Riguardo le modalità di convocazione del consiglio se non sono normate appositamente dal regolamento si seguiranno per analogia le norme di convocazione dell’assemblea.