
Con una recente sentenza di merito, il giudice adito ha stabilito che non può considerarsi vessatoria la clausola del contratto di manutenzione dell’ascensore che preveda il pagamento di una somma di denaro a titolo di indennizzo per il recesso anticipato. Anche per questo motivo (ossia il fatto che il condominio risulterebbe esposto ad una pretesa pecuniaria), quest’ultimo non può essere promosso direttamente dall’amministratore ma è necessario che egli sia stato preventivamente autorizzato dall’assemblea.