Controlli e verifiche periodici degli ascensori

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L’ascensore è uno dei mezzi di trasporto più utilizzati, per cui ci si aspetta che sia sicuro. In effetti le statistiche dimostrano che come mezzo di trasporto è più sicuro degli aeroplani, dei treni e delle automobili.
Come si garantisce la sicurezza di un ascensore?
Alla sicurezza dell’ascensore contribuiscono diversi fattori: la progettazione, la costruzione e l’installazione realizzate a regola d’arte, le modalità di utilizzo corrette e conformi alla previsione progettuale, la manutenzione regolare, i controlli e le verifiche.
In Italia, l’ascensore è soggetto a normative speciali fin dal 1927 con il Regio Decreto 1404 del 23/06/1927, circa l’impianto e l’esercizio degli ascensori per trasporto in servizio privato di persone e di cose accompagnate da persone. Da allora senza soluzione di continuità, la legislazione e la normativa tecnica sugli ascensori è stata progressivamente aggiornata per tenere conto dell’evoluzione dello stato dell’arte e più recentemente della legislazione comunitaria sulla libera circolazione dei prodotti nel territorio della Comunità Europea (ovvero la Direttiva Ascensori).
Ma c’è un aspetto su cui la legislazione italiana è sempre rimasta salda e coerente dal 1927 ad oggi: alla sicurezza dell’ascensore devono contribuire in maniera determinante la manutenzione obbligatoria da parte di soggetti competenti e l’effettuazione dei controlli e delle verifiche degli ascensori.
In questo articolo vorrei trattare in particolare dei controlli e delle verifiche degli ascensori.
In cosa consistono i controlli e le verifiche degli ascensori? Innanzitutto è bene chiarire che nell’ambito ascensoristico le parole “controlli” e “verifiche” non sono sinonimi tra loro, ma rappresentano due attività ben distinte, che si realizzano attraverso soggetti diversi, con tempistiche diverse e in buona parte anche con modalità diverse.
Vediamo dunque le differenze tra controlli e verifiche. Già con il R.D. 1404 del 23/06/1927 si chiarivano queste differenze e, infatti, i controlli erano regolamentati dall’art. 12 (“… L’incaricato della manutenzione dovrà almeno due volte all’anno verificare minutamente le corde metalliche e constatare il buon funzionamento degli apparecchi di sicurezza facendo constare tali visite nell’apposito libretto …”), mentre le verifiche erano regolamentate dall’art. 15 (“Ogni ascensore dovrà essere ispezionato una volta all’anno…. Il proprietario dello stabile dovrà fornire i mezzi ed aiuti indispensabili perchè sia eseguito il collaudo di primo impianto e le successive ispezioni.”) e dall’art. 18 (“Il collaudo di primo impianto degli ascensori e le ispezioni periodiche debbono essere eseguite da tecnici forniti di diploma d’ingegneria civile od industriale. Di regola saranno incaricati funzionari dell’Amministrazione dei lavori pubblici all’uopo delegati dal Prefetto. Tuttavia il Ministero dei Lavori Pubblici – Direzione generale dell’Edilizia – per gli ascensori che non siano di proprietà dello Stato potrà autorizzare l’Associazione Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro ad eseguire le dette prove ed ispezioni con ingegneri dipendenti da detta Associazione.”
Per ricapitolare: i controlli sono semestrali ed erano effettuati dal manutentore mentre le verifiche periodiche erano annuali ed erano effettuate da ingegneri della pubblica amministrazione, su delega della massima autorità dello Stato a livello territoriale, ovvero il Prefetto. Sia i controlli che le verifiche sono finalizzate a garantire la sicurezza dell’impianto. Non deve sfuggire il fatto che gli ingegneri incaricati delle verifiche svolgono una funzione di interesse pubblico, indipendente da quella dei manutentori. Non a caso uno dei controlli fondamentali svolti dagli ingegneri nel corso delle verifiche periodiche riguarda la corretta esecuzione dei controlli semestrali da parte del manutentore.
Con il Decreto Luogotenenziale 600 del 31 agosto 1945, si stabilì l’obbligo di conseguire una specifica abilitazione per i manutentori (il cosiddetto patentino di ascensorista), a seguito di corsi e del superamento di una prova di esame teorico-pratica. Quindi, non solo erano previste le verifiche da parte di figure con alto profilo professionale di ingegnere, ma anche i controlli dovevano essere svolti da personale manutentivo qualificato ed abilitato allo scopo.
Con il D.P.R. 29 maggio 1963 n. 1497, sono stati individuati gli specifici controlli da effettuare da parte del manutentore con cadenza semestrale, ovvero:
a) controllare l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
b) controllare le funi, le catene e i loro attacchi;
c) controllare l’isolamento dell’impianto elettrico e la efficienza dei collegamenti con la terra;
L’esito di questo controlli devono essere annotati sul libretto dell’impianto da parte del manutentore.
Questi adempimenti fondamentali per la sicurezza degli ascensori, fissati dal R.D. 1404 del 1927, sono rimasti pressochè immutati nel corso degli anni, anche in occasione dell’emanazione di nuove norme in materia di ascensori, che fino al 1999 si sono fondamentalmente occupate solo di individuare le amministrazioni pubbliche i cui ingegneri dipendenti dovevano effettuare le verifiche annuali. Così, fu stabilito che alle verifiche annuali degli ascensori in servizio privato (quindi, in particolare quelli installati in edifici condominiali) dovevano provvedere dapprima gli ingegneri dipendenti dell’Ente Nazionale di Propaganda per la prevenzione degli infortuni, poi quelli dell’Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni (E.N.P.I.) e infine dell’ASL competente per territorio, che fino al 1999 hanno effettuato le verifiche periodiche in regime di esclusività.
Solo nel 1999, ovvero dopo oltre 70 anni dai primi decreti sugli ascensori, con il D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, è stata modificata la periodicità delle verifiche periodiche da annuale a biennale, mentre è rimasta inalterata la periodicità dei controlli semestrali da parte della ditta manutentrice. Inoltre sono state introdotte nuove figure, i cui ingegneri potevano svolgere le verifiche periodiche come quelli delle ASL, ovvero gli Organismi Notificati e successivamente, con il D.P.R. 8/2015, gli organismi di ispezione “di tipo A” accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, da ACCREDIA.
Secondo la legislazione in vigore, l’ascensore può essere messo in servizio e mantenuto in servizio solo se esso è oggetto di contratto di manutenzione con ditta manutentrice a mezzo di personale abilitato, che deve garantire l’effettuazione dei controlli semestrali, e di contratto con un soggetto verificatore (ASL, Organismo Notificato o Organismo di Ispezione accreditato, come VEC s.r.l) che provvede ad effettuare le verifiche periodiche biennali a mezzo di personale laureato in ingegneria. Entrambe le figure devono essere presenti e devono essere in grado di svolgere i controlli e le verifiche nei termini previsti dalla legge; la mancata effettuazione dei controlli da parte di personale abilitato e delle verifiche periodiche da parte dei soggetti individuati dal D.P.R. 162/99 e s.m.i. alle scadenze di legge costituisce una violazione degli obblighi in materia di sicurezza, con possibili conseguenze, oltre che sul piano civile e penale in caso di danni a persone o a cose, anche sull’efficacia delle coperture assicurative.

• Direttore Area Tecnica Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi • Dirigente Azienda Sanitaria di Firenze, Dipartimento di Prevenzione – U.F. Verifiche Impianti e Macchine • E’ stato rappresentante delle Regioni nei gruppi di lavoro per la redazione dei Titoli III e XI del D.Lgs. 81/2008, per la redazione del D.M. 11 aprile 2011, per la redazione dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 in materia di abilitazione all’uso di determinate attrezzature di lavoro • E’ stato componente della Commissione Ascensori presso l’UNI

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