
Una recente sentenza ha assunto importanza nel panorama normativo condominiale in quanto ha parzialmente ribaltato un principio che pare ormai assodato, ossia la tassatività dei mezzi validi per inviare l’avviso di convocazione assembleare. In particolare, la mail (ordinaria) è sempre stata considerata un mezzo non valido, proprio in quanto non previsto dalla legge ma secondo quanto deciso, questa sarebbe valida se ed in quanto espressamente indicata dal condomino, per iscritto all’amministratore, quale unico mezzo di comunicazione tra i due. Si sostiene, quindi, che una espressa volontà del ricevente, possa derogare al dettato della normativa vigente e autorizzi l’amministratore ad utilizzare mezzi di comunicazione non legalmente contemplati.