
Una recente sentenza ha chiarito un elemento importante in tema di convocazione assembleare e dei mezzi da utilizzare affinché questa sia valida. In particolare, il codice civile, se da un lato elenca quelli che sono i mezzi a disposizione dell’amministratore per poter convocare validamente un’assemblea, dall’altro, bisogna considerare che lo scopo perseguito dalla norma è quello di garantire un’effettiva conoscibilità dell’atto di convocazione da parte dei condomini destinatari.
Proprio prendendo spunto da questo ultimo ragionamento, si è giunti ad affermare che un’assemblea convocata con forme “irrituali” e, quindi, con mezzi non previsti dalla legge, come la posta elettronica ordinaria, non sarà sempre e perciò stesso invalida, in quanto sarà necessario verificare caso per caso se, ad esempio, vi sia una precedente richiesta da parte dei destinatari stessi a che l’amministratore utilizzi quel particolare mezzo di comunicazione, così come occorrerà valutare se questa effettiva conoscenza sia stata, concretamente, raggiunta oppure no, andando quindi a privilegiare lo scopo della norma, rispetto all’eventuale irregolarità dei mezzi effettivamente impiegati.