La riforma del sesto comma dell’articolo 1136 del Codice civile, che condiziona la validità delle deliberazioni alla constatazione della regolare convocazione dell’assemblea in luogo del semplice invito di tutti i condomini alla riunione come stabilito nella norma previgente , ha indotto parte della dottrina ad interpretare la nuova disposizione in maniera più restrittiva così da estendere il controllo da parte dell’assemblea e del presidente anche al rispetto dei termini di legge per la ricezione della convocazione.
In questo periodo post emergenza la questione è più che mai attuale, considerando e polemiche sulla possibilità concreta di svolgere le assemblee condominiali, in presenza, in distanza o miste.
Se la nuova disposizione richiedesse effettivamente la verifica documentata che gli inviti siano non solo recapitati ma pervenuti nei termini di legge ai destinatari ai fini della regolarità della convocazione, la maggior parte delle assemblee non potrebbero essere svolte.
In particolare, l’incertezza che si crea principalmente sull’esito della convocazione inviata a mezzo del servizio postale nasce nell’ipotesi di assenza del destinatario e/o della persona abilitata alla ricezione. Dubbi sono sorti non appena qualche giudice ha ritenuto che la convocazione inviata per posta si possa perfezionare per il destinatario con il compimento della giacenza o con il ritiro del plico, così come avviene per la notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale. Le conseguenze sono rilevanti in quanto nella peggiore delle ipotesi, la giacenza si compie con il decorso di 30 giorni dal rilascio dell’avviso, il che può comportare non solo il mancato rispetto dei termini di legge ma addirittura il superamento della data fissata per l’assemblea.
All’avviso di convocazione, però, quale atto unilaterale recettizio, è sufficiente che arrivi al domicilio del destinatario affinché si possa stabilire che questo ne abbia avuto conoscenza. Per il destinatario resta solo la prova di essere stato impossibilitato ad acquisire l’anzidetta conoscenza per fatti estranei alla sua volontà.