
In una recente sentenza, la Cassazione, dopo aver ricordato che il cortile interno assolve alla primaria funzione di fornire aria e luce alle varie unità immobiliariche vi si affacciano e, quindi, per questo rientra nell’ambito delle parti comuni dell’edificio, ha statuito in primo luogo che non è consentito istituire convenzionalmente diritto reale esclusivo su una parte comune dell’edificio, diverso da quelli previsti dalla legge (visto anche il diritto dei condomini all’uso paritario della cosa comune) e, in secondo luogo che pur volendo attribuire efficacia alla convenzione, l’istituzione di un diritto reale sul cortile passa necessariamente attraverso la partecipazione al rogito di tutti i comproprietari dell’eventuale fondo servente (quindi, in questo caso, di tutti i condomini).