COSTITUZIONE DEL SUPERCONDOMINIO

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Ad oggi, la figura del supercondominio non risulta espressamente prevista da alcuna fonte normativa dell’ordinamento. Il legislatore non ha mai ritenuto utile inserire questa definizione in nessun disegno di legge, neanche in quello che ha portato alla l. 220/2012.
Con questo termine, comunque, si intende la fattispecie legale che si riferisce ad una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall’esistenza di talune cose, impianti o servizi in comune.
Nonostante i vari ed inequivocabili segni dell’esistenza del supercondominio contenuti all’interno del codice civile, la formazione di questa tipologia di edificio è ancora un punto oscuro. La giurisprudenza è, quindi, venuta in soccorso, chiarendo che non solo non vi sono procedure indicate dal codice per la costituzione del supercondominio ma anche e soprattutto che queste non sono necessarie. La Cassazione, infatti, ha sostenuto che la costituzione del supercondominio avviene al momento stesso in cui viene a sussistere la condizione minima per l’applicazione della materia degli edifici in condominio, ovverosia la presenza di almeno 2 proprietari di parti comuni.
L’unico elemento, quindi, che può ostare è un regolamento contrattuale con il quale viene posto il divieto di applicazione della tipologia del supercondominio.

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