Il tribunale di Roma ha recentemente ribadito che la delibera con la quale l’assemblea condominiale decide di destinare il cortile condominiale a parcheggio delle autovetture dei singoli condomini è valida se approvata con la maggioranza dei due terzi, non essendo necessaria l’unanimità dei consensi ed è idonea a comportare la modifica delle disposizioni del regolamento di condominio di natura contrattuale relative all’utilizzazione ed ai modi di fruizione delle parti comuni in quanto disciplina le modalità di uso e godimento del bene comune, mentre l’assegnazione in via esclusiva e per un tempo indefinito di posti auto all’interno di un’area condominiale necessita dell’unanimità, essendo questa un’innovazione vietata in quanto determinante una limitazione dell’uso e del godimento che gli altri condomini hanno eguale diritto di esercitare sul bene comune.
Nel caso in cui, inoltre, la disponibilità degli spazi da adibire alla sosta degli autoveicoli non sia sufficiente ad accogliere contemporaneamente quelli di tutti i condomini e non sia, quindi, possibile l’uso simultaneo del bene da parte di questi ultimi, è legittimo stabilire un uso turnario degli stessi in quanto adottata al solo scopo di assicurare a tutti i condomini il massimo godimento possibile e la relativa delibera può essere adottata a maggioranza.