
L’amministratore, per adempiere all’obbligo di agire, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, per la riscossione coatta dei crediti condominiali, può richiedere al giudice l’emissione di un decreto ingiuntivo, provvisoriamente ma immediatamente esecutivo, sulla base della ripartizione approvata dall’assemblea. Affinché questo decreto ingiuntivo fosse efficace, però, si riteneva necessaria una previa lettera di diffida, con messa in mora, da inviarsi al debitore.
Una recente sentenza, invece, ribaltando quanto appena affermato, ha statuito che la lettera di costituzione di mora, altro non essendo che un elemento idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto di credito, rappresenta un atto da porre in essere a discrezione del condominio, in quanto di suo eminente interesse e non pregiudica in alcun modo il decorso del procedimento di recupero del credito.