
1. Le assemblee condominiali sono considerate assembramenti di persone e quindi sono vietate? Sì, le assemblee condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere.
2. E le assemblee per il rinnovo di organi elettivi in scadenza delle associazioni? Vale quanto detto per le assemblee condominiali. Sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere.
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Considerata la situazione “straordinaria” che sta vivendo l’Italia, tenuto conto dei decreti emanati in questi giorni dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e viste le risposte alle FAQ del Governo in punto di delibere assembleari, con la presente espongo le seguenti indicazioni e consigli (evidentemente più facilmente attuabili per i soli condomini con pochi partecipanti) valevoli anche per le associazioni:
1) tenere ove possibile le assemblee in termini utilizzando esclusivamente la modalità telematica e con il rispetto delle previgenti regole (giorni liberi, prima seconda convocazione, etc);
2) sotto il profilo tecnico è consigliata una connettività in banda larga di adeguata capacità e utilizzo di sistemi noti (ad esempio Skype) con inserimento nella PEC di convocazione dell’indirizzo cliccabile e luogo di tenuta dell’assemblea (art. 66 disp. att. c. c. – presso lo studio dell’amministratore);
3) preventivamente dovrà essere approvata la modalità di tenuta assembleare telematica, alternativa a quella in presenza, inserendo nel regolamento condominiale apposita clausola che la consenta, da sottoporre in via preventiva (preferibilmente a mezzo PEC) ai condomini che stante l’eccezionalità’ del momento potranno esprimere la propria approvazione sempre a mezzo comunicazione Pec .
L’amministratore conserverà il processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario in modalità telematica (con firma digitale per cui andranno scelte persone dotate di tale dispositivo).
4) Nel tenere l’assemblea dovrà essere verificato che tutti gli aventi diritto abbiano la possibilità del collegamento telematico. Qualora si presentino difficoltà e/o problemi di natura tecnica tali da non consentire anche ad un solo condomino la partecipazione, l’assemblea sarà valida per i soli argomenti fino ad allora eventualmente trattati. Eventuali deleghe dovranno essere trasmesse per iscritto in via telematica. Qualora un avente diritto abbia avvisato in tempo della impossibilità tecnica di connettersi, l’assemblea non potrà più tenersi validamente.
5) Dovrà in ogni caso essere rispettato ogni tutela e adempimento ai fini della privacy in particolare se verrà effettuata una qualche registrazione (secondo il GDPR).
Alla riunione evidentemente potranno partecipare soltanto gli aventi diritto e delegati, quindi dovrà essere posta attenzione nei collegamenti, che sia inquadrata solo la persona e non altri. Per il rispetto della privacy bisogna fare attenzione anche alle inquadrature al fine di evitare che si riprendano minori e/o parti delle abitazioni private che devono essere preservate dalla visione.
Sicuramente le modalità indicate (o altre che possono essere individuate) potranno ingenerare difficoltà e foriere di eventuali ricorsi, tuttavia la straordinarietà del momento a mio giudizio richiede un passo diverso e una capacità di superamento delle tipiche barriere formali del nostro Paese, utilizzando ogni possibile sistema e modalità che consenta, nel rispetto delle regole generali e della partecipazione, di non congelare la vita condominiale a garanzia di servizi essenziali. Sono sicuro che gli amministratori professionisti potranno dare il contributo necessario per superare questa delicata fase nell’interesse generale.