
In assenza di ragioni di urgenza, che autorizzano l’amministratore ad agire anche senza il consenso assembleare, salvo poi chiedere la ratifica, l’assemblea non può delegare, sostanzialmente “in bianco”, l’amministratore o un gruppo ristretto di condomini a scegliere un’impresa e ad effettuare lavori senza neppure un determinato impegno di spesa. Le decisioni assunte da questi soggetti delegati potrebbero essere vincolanti per tutti i condòmini solo qualora fossero rimesse alla successiva approvazione assembleare e questo perché determinate funzioni che la legge attribuisce a questo organo, non possono essere delegate ad alcuno.