
Le Sezioni Unite offrono utili chiarimenti sulla disciplina condominiale del superbonus affinché l’agevolazione diventi un elemento d’unione e non di divisione tra i condomini.
È ormai alquanto risaputo che sono state previste maggioranze facilitate per l’iter deliberativo in tema di superbonus e poteri assembleari che consentono di derogare a maggioranza agli ordinari criteri di riparto delle spese. Inoltre, specifiche disposizioni in deroga alla normale disciplina condominiale sono state previste in relazione ai poteri deliberativi connessi all’ottenimento di finanziamenti e al godimento della detrazione mediante esercizio di una delle tre opzioni predeterminate.
Alla luce di tutto ciò, è utile allora capire come questa legislazione debba essere interpretata e, per fare ciò, sono intervenute le SS. UU. della Cassazione. Il motivo di questa chiarificazione è, principalmente quello di evitare che le decisioni dell’assemblea in materia di superbonus siano oggetto d’impugnazione e, invece che accelerare il processo per accedere al beneficio, ne rappresentino, al contrario, un ostacolo.
La Corte ha sviluppato il proprio ragionamento partendo dal principio di stabilità dei rapporti condominiali, il cui corollario generale è dato da una sostanziale riduzione delle ipotesi di nullità delle delibere a casi di esercizio patologico del potere deliberativo, espandendo, quindi, il vizio meno grave dell’annullabilità a tutte quelle ipotesi di esercizio scorretto delle prerogative assembleari. Per concludere, riprendendo il discorso affrontato all’inizio, un conto è derogare i criteri di riparto delle spese legali o convenzionali, altro conto è applicare erroneamente un criterio: nel primo caso avremo nullità, nel secondo annullabilità.