
Partendo dall’assunto che il sottotetto può essere o un bene comune o un bene di proprietà esclusiva, la Cassazione ha più volte ribadito quali siano gli indici da considerare al fine di determinarne la proprietà: in primo luogo, occorre guardare ai titoli, ossia agli atti giuridici esistenti che attribuiscono la proprietà in capo a singoli soggetti o in capo al condominio. Solo in difetto di questi, il sottotetto può presumersi comune ma affinché questa presunzione abbia valore, occorre che il bene risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato, anche solo potenzialmente, all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune. Al contrario, il sottotetto verrà considerato una pertinenza dell’appartamento dell’ultimo piano ma solo laddove esso funga esclusivamente da isolante e protettore per il caldo, il freddo e l’umidità, e non sia di dimensioni e struttura tale da permetterne la qualificazione come vano autonomo.